Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 - Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.
Liquidazione ordinaria
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 - Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.
Fallimento e liquidazione coatta
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1. Nei casi di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra l'inizio dell'esercizio e la
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liquidazione definitiva, a norma del comma 1, sulle anticipazioni relative alle altre indennità e somme di cui al comma 2 l'imposta si applica salvo
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1. In caso di liquidazione dell'impresa o della società il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra l'inizio dell'esercizio e l'inizio
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liquidazione è determinato in base al bilancio finale. Se la liquidazione si protrae oltre l'esercizio in cui ha avuto inizio il reddito relativo alla
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1. Le disposizioni degli articoli da 122 a 125 valgono in quanto applicabili, anche nei casi di trasformazione, fusione, liquidazione e fallimento di
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l'inizio e la chiusura della liquidazione è determinato in base al bilancio finale, che deve essere redatto anche nei casi di cui agli articoli 79 e 80
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di cui alle lettere g), l) e m) dello stesso articolo conseguiti in sede di liquidazione il diritto alla percezione si considera sorto nell'anno in
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4. Per i redditi degli immobili non strumentali compresi nella liquidazione l'imposta locale sui redditi si applica in ogni caso a titolo definitivo
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liquidazione parziale, è limitata alla parte non ancora liquidata. Ogni successiva variazione dei corrispettivi è imputata al reddito dell'esercizio in cui è
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corrispettivi delle cessioni di beni personali dell'imprenditore o dei soci compresi nel fallimento o nella liquidazione ed è aumentata dei debiti personali
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ai commi 2 e 3 ed è prelevata sulla stessa. Per i redditi di ciascuno degli immobili non strumentali compresi nel fallimento o nella liquidazione
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3. Le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche
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dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di imprese commerciali esercitate da più di cinque anni; h) indennità per perdita dell'avviamento spettanti al
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delle imposte può procedere alla correzione anche in sede di liquidazione dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi.
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base imponibile è stata già liquidata, si procede a nuova liquidazione tenendo conto anche dell'eventuale maggior reddito estero e la detrazione si
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si procede alla liquidazione definitiva delle relative imposte. I redditi di cui al comma 3 dell'articolo 7, se il chiamato all'eredità è persona